Cancellazione

Si ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo ai fini dell’esercizio della professione, sia essa in regime di pubblico impiego che di libera professione che di volontariato, la cancellazione dall’Albo comporta l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, la proprio attività.

Può chiedere la cancellazione dall’Albo Professionale chi:

  • non esercita l’attività professionale (né in qualità di volontario, né di dipendente, né di libero professionista);
  • è in regola con i pagamenti della quota di iscrizione. In ogni caso LA CANCELLAZIONE NON ESTINGUE I DEBITI PREGRESSI.

Per la cancellazione dall’Albo è necessario inviare tramite PEC o consegnare direttamente in Segreteria la domanda con i relativi allegati elencati nella domanda medesima.

Al fine di evitare il pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno di competenza occorre che la domanda – richiesta di cancellazione venga fatta pervenire al collegio, tassativamente entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui si vogliono riferire gli effetti della cancellazione.

Ricevuta la comunicazione il consiglio direttivo delibererà la cancellazione e successivamente informerà l’interessato; è fatto salvo il diritto al recupero delle somme relative alle quote pregresse eventualmente non pagate. Si precisa che una volta che sia intervenuta la cancellazione, per iscriversi nuovamente, si dovranno pagare sia la tassa governativa che la quota annuale dell’ordine.

Scarica la domanda di Cancellazione albo