Moduli con Autocertificazione

L’autocertificazione consiste nella possibilità, riconosciuta ai cittadini dalla legge, e più precisamente dal D.P.R. 445/2000, di presentare dichiarazioni firmate al posto dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione relativamente a propri stati e requisiti personali.
Si tratta infatti di una dichiarazione, conosciuta anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sostituisce determinati certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione senza che ci sia bisogno di presentare, in un momento successivo, il certificato vero e proprio.

L’autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

I privati possono infatti decidere di non accettare l’autocertificazione e richiedere la presentazione del certificato che viene rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.
Bisogna infatti ricordare che da gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. Da questa data i certificati hanno solo validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Pubbliche Amministrazioni non possono più chiedere o accettare i certificati. Questo significa che i certificati devono essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Conseguenze di un’Autocertificazione Falsa

Il cittadino è responsabile del contenuto dell’autocertificazione.
La Pubblica Amministrazione ha la possibilità di effettuare controlli e verifiche e, in caso di dichiarazioni false, il dichiarante rischia sanzioni penali, oltre che di decadere dai benefici ottenuti con l’autocertificazione in cui sono contenute le dichiarazioni non veritiere.

In base a quanto previsto dall’art. 483 c.p., chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito fino a due anni di reclusione. Se la dichiarazione è relativa a atti dello stato civile, la reclusione non può comunque essere inferiore ai tre mesi. L’art. 495 c.p, inoltre, punisce da uno a sei anni reclusione chi attesta falsamente l’identità, lo stato o qualità della propria o di un’altra persona.
Il reato può però essere considerato tale solamente se il soggetto ha commesso il fatto consapevolmente, sapendo quindi che quanto dichiarato nell’autocertificazione non corrisponde a verità.