Obblighi formativi

L’Educazione Continua in Medicina (ECM) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

I professionisti sanitari hanno l’obbligo di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). (Fonte Agenas)

Le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina sono riuniti in un organismo chiamato Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie)


Domande Frequenti (FAQ)

Sono un Massofisioterapista. Anche io sono soggetto all’obbligo ECM?
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20/12/2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 24/03/2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023“. Ne consegue che i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i Massofisioterapisti di cui all’Art. 5 DM 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM. Tutti i Massofisioterapisti iscritti all’ESE del nostro Ordine sono dunque soggetti all’obbligo ECM con decorrenza dal 01/01/2023.
Dove posso visualizzare e gestire la mia situazione crediti?
Per visualizzare i crediti registrati nell’anagrafe ECM occorre accedere alla piattaforma Co.Ge.A.P.S. Si ricorda che per l’accesso è necessario essere in possesso di uno SPID (identità digitale) o della Carta d’Identità Elettronica.
Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?
I crediti ottenuti tramite corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S., entro 90 giorni dalla data dell’evento accreditato.
A chi e a partire da quando posso richiedere la certificazione di assolvimento dell’obbligo ECM per il triennio 2020-2022?

La richiesta può essere inviata all’Ordine tramite e-mail all’indirizzo formazione@milanotsrm.org SOLO a partire dal 30/04/2023, in quanto i crediti inseriti dal provider per il triennio appena trascorso potrebbero comparire a sistema anche nei primi mesi del 2023. Le richieste che perverranno PRIMA di tale data non saranno prese in considerazione.

Quando posso segnalare partecipazioni a corsi ECM che non risultano sul portale Co.Ge.A.P.S.?
La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.
Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero obbligo formativo (150 ECM) in modalità FAD.
Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM per ogni anno o tutti i crediti in un anno. L’importante sarà averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).
Qual è la decorrenza dell’obbligo ECM per gli iscritti agli Elenchi Speciali ad esaurimento?
La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 15/04/2022 stabilisce la decorrenza al 01/01/2023 dell’obbligo in materia di formazione continua in medicina per gli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019.
Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM entra in vigore a partire dal triennio 2023-2025. Qualora un iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento avesse acquisito crediti ECM in passato, precisiamo che questi non saranno ritenuti validi ai fini del raggiungimento del fabbisogno formativo, in quanto conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo stesso.  Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il testo della delibera QUI.
Anche i liberi professionisti sono tenuti all’adempimento dell’obbligo ECM?
La formazione continua è un obbligo per tutti gli operatori sanitari, a prescindere dalla forma contrattuale o dal regime professionale.
Sono un TSRM. A quanto ammontano i crediti ECM da acquisire in materia di radioprotezione?
Per il triennio 2020-2022 sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Per maggiori informazioni sul recupero dei crediti acquisiti in precedenza, sul calcolo della percentuale dovuta in base alla situazione individuale e sulla possibilità di ottenere i crediti tramite l’autoformazione.
In ottemperanza all’art. 162 del DL 31 luglio 2020, n° 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, recentemente pubblicata sul portale AgeNaS e disponibile a questo LINK.
Si rammenta infatti che, per il triennio 2020-2022, sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i Professionisti Sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
La Commissione offre ai Professionisti Sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti tramite eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, non aveva potuto selezionare con la specifica voce, indicando in autonomia, all’interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili, gli eventi formativi riconducibili alla radioprotezione del paziente.
Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del DL 101/2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad es., se un TSRM ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria di crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente (10%) sarà calcolata sui 120 crediti, per un ammontare di 12 crediti totali.
La Commissione Nazionale ECM dispone inoltre che, entro un limite massimo del 50%, arrotondato a unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione potranno essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l’autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un TSRM deve acquisire i 150 crediti ECM nel corso del triennio 2020-2022, 15 di essi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 7,5 potranno essere acquisiti tramite autoformazione. In quest’ultimo caso il professionista sanitario è tenuto a precisare, tramite l’apposita funzione sulla piattaforma CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020”.
Da quando decorre l’obbligo ECM per gli iscritti a partire dal 2020?
Su specifica volontà della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, i professionisti che si sono iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP a decorrere dall’anno 2020 incluso vengono considerati dalla piattaforma CoGeAPS come professionisti “neo-abilitati all’esercizio della professione”. In virtù di ciò, l’obbligo formativo ECM decorrerà dall’anno solare successivo a quello della prima iscrizione all’Ordine professionale e i crediti ECM acquisiti antecedentemente a questa data non verranno conteggiati.

Le ricordiamo che, vista l’attuale situazione, i trienni formativi antecedenti alla data di iscrizione all’Ordine professionale risultano non soggetti all’obbligo ECM e, di conseguenza, certificabili, come si evince dalla piattaforma CoGeAPS.

Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus COVID-19

Sì. La Legge n.77 del 17 luglio 2020 ha disposto l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, approvando l’estensione a tutti i professionisti sanitari coinvolti nella pandemia del bonus ECM. In base all’articolo sopra citato, i crediti formativi del triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (quindi, se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).
Il bonus risulta già attivo per tutti i Professionisti Sanitari ed è visibile dall’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S.

Quali sono i termini per il recupero e lo spostamento dei crediti formativi ECM?
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito spostare i crediti acquisiti per saldare il fabbisogno mancante, grazie alla partecipazione a eventi con “data fine evento” entro il 31 dicembre 2021. Lo spostamento può essere eseguito fino al 30 giugno 2022, in autonomia, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. Segnaliamo che i crediti possono essere spostati solo dal triennio attuale al precedente e non è possibile spostarli, invece, dai trienni precedenti a quelli successivi. Rileviamo, inoltre, che il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016 esclusivamente nel caso in cui professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza per il triennio 2017-2019.

Sono previsti esoneri ed esenzioni per il professionista sanitario?

Sì e devono essere inseriti autonomamente dal professionista direttamente sul portale Co.Ge.A.P.S.

Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale, pertanto eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?

No. L’esenzione comporta una sospensione temporanea dall’obbligo ECM, perciò le partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all’Ordine, durante il quale ancora non sussiste l’obbligo di acquisire i crediti ECM, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?

Durante il primo anno di iscrizione all’Ordine non vige ancora l’obbligo di ottenere i crediti, pertanto i crediti acquisiti prima della decorrenza di tale obbligo non verranno considerati.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta sanzioni?

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è oggetto di sanzione sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. È a discrezione degli Ordini emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Si segnala, tuttavia, che in base alla conversione in Legge n. 233/2021 del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’art. 38 bis chiarisce che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

ECM Triennio 2020/22

Il 18 Dicembre 2019 la CNFC Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che sarà possibile acquisire crediti formativi ECM relativi al triennio 2017-2019 fino al 31 dicembre 2020.

Nella medesima delibera è stato però confermato l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 che è pari a 150 crediti formativi.

31 Dicembre 2020: una data importante per la proroga dei corsi ECM

La proroga ECM prevede la data del 31 dicembre 2020 come nuovo termine per l’acquisizione dei crediti ECM previsti per il triennio 2017-2019.

Ogni Professionista Sanitario ha dunque la possibilità di utilizzare i crediti ECM di quest’anno per effettuare il recupero di quelli che non è riuscito ad ottenere nel triennio appena concluso (2017-2019), ma anche quello precedente (2014-2016).

Insomma, il 31 dicembre 2020 rappresenta la data ultima entro la quale ogni Professionista Sanitario potrà mettersi in regola per i 6 anni precedenti, in vista di una riforma del Sistema ECM da compiere entro l’anno.

Recuperare crediti ECM: sovraccarico del COGEAPS e prospettive future

Oltre a motivazioni di riforma del Sistema ECM, la concessione di questa proroga ECM da parte della CNFC ha l’obiettivo di fare fronte alle conseguenze della legge Lorenzin di riforma degli Ordini Professionali, entrata in vigore l’11 gennaio 2018.

A seguito di tale legge, sono stati creati nuovi ordini professionali. Dunque ad oggi oltre 200.000 nuovi professionisti si sono iscritti al portale del COGEAPS e questo ha comportato un carico di richieste difficilmente gestibile con un allungamento delle tempistiche di aggiornamento delle posizioni anagrafiche dei crediti ECM. La posizione presso il COGEAPS di moltissimi professionisti Sanitari potrebbe non risultare attualmente aggiornata proprio a causa di questo sovraccarico che pone questi professionisti ad una condizione obbligata di recupero crediti ECM.

La delibera della CNFC precisa inoltre che è in corso l’ampliamento del personale dedicato all’assistenza, della sede e degli strumenti informatici a disposizione del COGEAPS per venire incontro alla tante richieste ed allineare il sistema.

In ogni caso, è bene sottolineare che i corsi svolti l’anno scorso e aventi termine di validità fissata il 31 dicembre 2019 saranno rendicontati entro il 31 marzo 2020, dunque saranno presenti in banca dati COGEAPS entro 90 giorni dalla scadenza, come previsto da normativa.

Come spostare i crediti formativi ECM dal 2020 al triennio precedente

L’applicazione pratica per lo “spostamento” dei crediti ECM conseguiti nel 2020 nel triennio 2017-2019 ai fini di completare il proprio fabbisogno è impegnativa, ma basta seguire con attenzione questa procedura:

  1. Occorre innanzitutto registrarsi al COGEAPS ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;
  2. Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;
  3. Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2017-2019 (si consiglia di farlo dopo il 31 marzo 2020) e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare nel triennio selezionato;
  4. Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area Dettagli professionista, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture: Crediti individuali; Crediti mancanti; Esoneri ed esenzioni; Spostamento crediti;

Cliccare sulla voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”.

Apparirà una voce scritta in rosso, preceduta da una breve spiegazione ,che dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”. Si aprirà quindi la schermata Dettagli professionista: Partecipazioni ECM dove compariranno automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2020.

Per i professionisti che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2020 per colmare il fabbisogno 2017-2019, al termine della striscia di ogni evento sarà presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2017-2019.

E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che andranno a completare il numero di crediti insufficienti.

La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal Professionista interessato nella modalità online e non tramite email. Pertanto il COGEAPS non esegue questa procedura su richiesta e la stessa deve essere applicata esclusivamente ed autonomamente dal singolo sanitario con il sistema online. Nel corso del procedimento appare una scritta che chiede (per 2 volte) conferma dell’esportazione dei crediti: Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza.

Sicuro di voler procedere con l’operazione?”. Una volta risposto “Si” il trasferimento sarà completato, ma sarà utile controllare nuovamente il triennio 2017-2019 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti.

Totale crediti ECM acquisibili nel 2020 grazie alla proroga.

Crediti ECM al 2020 (triennio 2020-2022) fino a 150
Crediti ECM al 2017-2019 150
Crediti ECM al 2014-2016 150
Totale crediti ECM recuperabili nel 2020 fino a 450

Confermate le riduzioni per il triennio 2020-2022

La CNFC ha confermato per il nuovo triennio le riduzioni ECM previste per i professionisti sanitari “virtuosi”. Tali riduzioni non sono ovviamente previste a chi abbia usufruito del recupero crediti ECM sopra illustrato per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Per il triennio 2020-2022 è prevista infatti una riduzione di 30 crediti per i professionisti che nel precedente triennio abbiano maturato tra 121 e 150 crediti; una riduzione di 15 crediti per i professionisti che nel precedente triennio abbiano maturato tra 80 e 120 crediti; una riduzione di 15 crediti per i professionisti che nel precedente triennio abbiano soddisfatto il proprio dossier formativo individuale; una riduzione di 10 crediti per i professionisti che costruiranno nell’attuale triennio un dossier formativo di gruppo

Link e riferimenti

Delibera CNFC del 18/12/2019: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_formativi_18_12_2019.pdf

Cogeaps: www.cogeaps.it