Polizza assicurativa per le PSTRP

Da oggi tutti i professionisti iscritti agli albi dell’Ordine TSRM PSTRP che intendono farlo possono aderire al sistema di protezione della FNO e alla relativa polizza assicurativa, accedendo alla propria area riservata sul portale.

La gara per la copertura assicurativa destinata alle 18 professioni sanitarie è stata aggiudicata il 27 giugno. La polizza è già attiva a partire dall’1 luglio, ed il costo è:

– 30 € con massimale 2.000.000,00 €

– 34 € con massimale 5.000.000,00 €.

Pagando quindi il MAV presente sulla vostra area riservata nella sezione “Adesione assicurazione RC professionale PSTRP 2019”, automaticamente la polizza assicurativa risulterà attiva. Nell’apposita sezione, si potrà scegliere la quota da pagare a secondo il diverso massimale.

Leggi il contratto al link
http://www.tsrm.org/…/20…/07/Polizza_TSRM_PSTRP-signed-1.pdf

La polizza prevede un’unica scadenza per tutti gli aderenti, fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno. Anche chi aderisce in corso d’anno avrà come scadenza il 31 dicembre dell’anno di adesione.

Il premio/contributo assicurativo è dovuto per intero in quanto con l’accesso alla copertura assicurativa vengono garantite, secondo la formulazione claims made, le richieste di risarcimento anche se relativa a eventi dannosi posti in essere prima della copertura, anche oltre i 10 anni previsti dalla Legge in quanto la polizza prevede la c.d. “retroattività illimitata”.
Lo stesso meccanismo si applica al caso di cessazione: acquistando la copertura assicurativa si acquisisce il diritto ad essere coperti per richieste di risarcimento ricevute dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale, anche oltre i 10 anni previsti dalla Legge in quanto la polizza prevede la c.d. “ultrattività illimitata”.
In sintesi la copertura non può essere ricondotta ai soli mesi che intercorrono tra la sua accensione e la prima scadenza annuale proprio perché estesa nel tempo illimitatamente al passato e, in caso di cessazione dell’attività, al futuro.

Unica eccezione alla regola è quella che riguarda chi inizia l’attività e contestualmente si iscrive per la prima volta all’albo (neolaureati): in questo caso la copertura retroattiva (pur non essendo contrattualmente esclusa) non ha valore in quanto non c’è un’attività pregressa da coprire, e l’eventualità di attivazione di una postuma per cessazione definitiva dell’attività professionale è un evento altamente improbabile. Per questa ragione sono previste delle riduzioni di premio/quota assicurativa al 50% per chi inizia nel primo semestre e al 25% per chi inizia nel secondo semestre.

Per maggiori informazioni e delucidazioni del caso, il Direttivo risponderà tramite i canali attivi presenti sul sito (e-mail, PEC, social).

 

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